Redditometro Agosto 2013 – La Circolare n.24E Agenzia delle Entrate

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È stata pubblicata l’attesa circolare sul “redditometro” (n. 24/2013), ove l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative in merito all’accertamento sintetico, così come modificato dal DL 78/2010. Per prima cosa, si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 e del decreto del 24 dicembre 2012, la determinazione sintetica del reddito si basa sulle spese a qualsiasi titolo sostenute dai contribuenti.

Oltre a ciò, ha rilievo il contenuto induttivo di determinati elementi, alcuni dei quali sono le tanto temute, nonché criticate, spese medie ISTAT. I contribuenti vengono selezionati sulla base dell’entità dello scostamento: si deve trattare, secondo quanto sostenuto nel paragrafo 2.2. della circolare, di “scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata”, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica. Nella fase di selezione, non avranno alcun peso le medie ISTAT, mentre sarà considerato il reddito complessivo della famiglia.

È interessante notare come non venga precisato il concetto di “significativo” scostamento, a differenza di quanto i vertici dell’Agenzia delle Entrate avevano effettuato in diversi incontri con la stampa, ove era stato sostenuto che non sarebbero stati controllati i contribuenti con scostamenti sino a 12.000 euro di spesa all’anno (in pratica, era stato “promesso”, oltre al requisito legale dello scostamento del 20%, una sorta di “bonus” di 1.000 euro al mese).

Dopo ciò, il contribuente viene invitato a comparire per la prima fase del contraddittorio, che avrà ad oggetto:

  • le spese certe, le quali emergono direttamente dall’Anagrafe tributaria (ad esempio le spese che derivano dal c.d. “spesometro”, o la restituzione delle rate di mutuo);
  • le spese “per elementi certi”, che sono quelle imputate secondo i valori ISTAT ma derivanti dal “possesso certo” di determinati beni (si pensi alle spese di mantenimento degli immobili e delle auto);
  • la quota di incremento patrimoniale (gli investimenti valgono, come da decreto, al netto del finanziamento e dei disinvestimenti dei quattro anni precedenti) e la quota di risparmio;
  • le medie ISTAT, che, a differenza di quanto era stato “ventilato” in vari incontri con la stampa, concorrono alla formazione del reddito, anche se “in via residuale”.

In questa sede, per ottenere l’eventuale archiviazione della pratica, il contribuente può, per le spese certe, dimostrare l’errore materiale, per le  spese “per elementi certi”, dimostrare che il bene è nella disponibilità di terzi, o ad esempio l’inagibilità dell’immobile relativamente alla quantificazione dell’acqua, o il suo sequestro temporaneo e così via.

Se egli riesce a giustificare l’imputazione delle spese certe e “per elementi certi”, la pratica potrà essere archiviata, in caso contrario, egli dovrà giustificare anche le medie ISTAT. Sugli incrementi patrimoniali, pochi sono i chiarimenti. In merito alla prova contraria, la circolare afferma che potrà essere dimostrato che la provvista si è realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni previsti dal decreto.

Relativamente alle medie ISTAT (che, con un’affermazione tecnicamente errata, vengono definite presunzioni legali relative), “l’ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione”.

 

Ampio spazio alla prova contraria, anche con argomentazioni logiche

Ecco che appare una certa apertura nei confronti della prova contraria. Se così sarà, poco importa come, dal punto di vista tecnico, sono qualificate le medie ISTAT e le spese “per elementi certi”, in quanto ciò che rileva è la predisposizione del funzionario a instaurare un proficuo contraddittorio, sganciato da logiche predefinite.

È poi chiaro che il contribuente potrà dimostrare che il maggior reddito è giustificato dal possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da poste legalmente escluse dalla base imponibile. Se sussistono elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, ci potranno essere elementi investigativi più penetranti, come le indagini finanziarie, che potranno “indirizzare” l’accertamento sulle singole categorie reddituali.

Dopo, viene notificato l’invito a comparire (al quale il contribuente può aderire fruendo della riduzione a 1/6 del minimo delle sanzioni) e poi ci saranno gli incontri finalizzati all’adesione. La ricostruzione della c.d. “famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni presenti nei modelli di dichiarazione e nel CUD, ma il contribuente può dimostrare di versare in una diversa situazione, con tutto ciò che ne può conseguire sul lato dell’accertamento sintetico.

Ecco la CIRCOLARE n.24/E Agenzia delle Entrate Redditometro: quiImmagine